La prima deve essere conservata dal cliente, in quanto costituisce garanzia dell'esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dalla legge; la seconda va inviata, entro 30 giorni dall'apertura del contatore del gas, all'azienda distributrice del gas presso lo stesso indirizzo al quale è stata fatta pervenire la precedente documentazione.
È importante non dimenticare questa scadenza. Se l'azienda non vede arrivare copia della dichiarazione di conformità senza allegati, è tenuta a interrompere la fornitura di gas, con conseguente disagio del cliente e ulteriori spese per la riattivazione.
Se le prove di sicurezza e funzionalità daranno esito negativo, l'installatore dovrà effettuare gli interventi opportuni per correggere i malfunzionamenti riscontrati, fino a che tali prove saranno superate positivamente.
3. Ci sono nuove norme di sicurezza da applicare?
No, le leggi e le norme tecniche che già da molti anni regolano la sicurezza nell'utilizzo del gas rimangono in vigore, e il provvedimento dell'Autorità non le modifica.
Gli installatori devono prestare la massima attenzione nello svolgimento del loro lavoro, in modo da garantire il rispetto della “regola dell'arte”, e quindi l'attivazione della fornitura di gas al cliente da parte del distributore in condizioni di sicurezza per il cliente stesso e per chi gli sta vicino.
Inoltre, il Comitato Italiano Gas ha predisposto una “Guida alla compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità per impianti gas” che renderà più facile a installatori e accertatori rispettivamente la redazione e l'accertamento della documentazione unita all'Allegato B.